Segnalazione di illeciti - Whistleblowing
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025, 11:22
Il whistleblowing è la pratica attraverso cui un individuo, solitamente un dipendente o una persona legata a un'organizzazione, segnala comportamenti illeciti, fraudolenti o non etici all'interno di un'azienda o di un ente. Può riguardare casi di corruzione, abusi di potere, violazioni delle normative, o qualsiasi altra condotta che possa danneggiare la società, l'ambiente o i diritti dei lavoratori.
In Italia, il whistleblowing è regolato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, che recepisce la Direttiva Europea 2019/19372. Questo decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o europee, sia nel settore pubblico che privato.
In attuazione di questa nuova normativa, l’ANAC, con la delibera n. 311/2023, ha adottato delle Linee Guida per supportare gli enti pubblici nella predisposizione di canali di segnalazione sicuri ed efficaci.
Il Comune di Savona si è adeguato alla normativa sopra riportata dando la possibilità ai soggetti indicati nell’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 di presentare la segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in forma scritta attraverso la piattaforma informatica WhistleblowingPA in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto di essa e della relativa documentazione.
La legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.
L’obiettivo della disciplina nazionale ed europea è quello di incoraggiare segnalazioni al fine di far emergere, e così prevenire per il futuro e contrastare nel presente, fatti illeciti di diversa natura.
Perchè segnalare
Segnalare violazioni di disposizioni normative, nazionali ed europee (intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione) è espressione di senso civico e trasparenza.
Trasparenza delle pubbliche amministrazioni significa prevenzione della corruzione e impulso alla partecipazione civica. In senso più ampio, è comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non è quindi delazione, ma salvaguardia dell’interesse pubblico, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza.
Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione
L’obiettivo della disciplina nazionale ed europea è quello di incoraggiare segnalazioni al fine di far emergere, e così prevenire per il futuro e contrastare nel presente, fatti illeciti di diversa natura.
Che cosa si può segnalare
La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della struttura organizzativa, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.
Possono essere oggetto di segnalazione sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che possano prevedersi sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Si tratta di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Cosa NON si può segnalare
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile e che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Chi può segnalare
Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono effettuare una segnalazione, nell’interesse dell’integrità di questa Amministrazione ed in applicazione di quanto previsto dal decreto sopra citato:
- i dipendenti dell’Amministrazione;
- i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari ed i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell’Amministrazione;
- i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione.
I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.
Quali basi deve avere la segnalazione
IN GENERALE:
Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto.
IN PARTICOLARE:
La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.
Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono comunque prese in considerazione ed istruite. È sempre possibile per il segnalante palesare la propria identità al fine di poter ricevere la protezione prevista dalla normativa sopra citata.
Restano ferme le esclusioni e l’applicazione delle norme previste dall’articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto.
IN OGNI CASO:
Qualora il whistleblower rivesta la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p.
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